Crisi d’impresa: da momento no ad opportunità di rilancio
Il panorama legislativo italiano ha vissuto una trasformazione radicale con l’entrata in vigore, nel luglio 2022, del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs 14/2019).
Questa riforma non rappresenta un semplice restyling formale, ma un cambio di paradigma culturale: la crisi non è più vista come il capolinea dell’attività, bensì come una fase gestibile del ciclo di vita aziendale.
La nuova normativa ha di fatto sostituito la precedente legge Fallimentare.
La sostituzione operata dal legislatore non è solo formale ma sostanziale che comincia con un approccio diverso nei confronti dell’azienda che attraversa un momento di difficoltà. Infatti, la nuova legge sulla Crisi di Impresa stravolge i precedenti canoni rivolti ad uno smembramento dell’azienda volto a soddisfare solo le esigenze dei creditori. Oggi, invece, la prospettiva è totalmente cambiata in quanto ci si è resi conto che la morte di un’azienda, e quindi la sua sparizione dal mondo produttivo, non è solo un problema che coinvolge l’imprenditore in difficoltà ma un intero sistema economico che perderebbe un anello della sua catena e tale perdita finirà col ricadere su svariati comparti con implicazioni anche sociali e occupazionali.
Dunque l’obiettivo primario è diventato la continuità aziendale.
Lo Stato offre ora una seconda opportunità all’imprenditore, permettendogli di rimettere in sesto l’attività e ripartire con nuovi mezzi e strategie, senza essere necessariamente estromesso dalla gestione.
Il pilastro della prevenzione sono gli “Adeguati Assetti”.
La vera rivoluzione poggia sull’obbligo di prevenzione.
Il novellato art. 2086 c.c. impone agli amministratori il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Ma cosa sono questi “Adeguati Assetti”?
Si tratta di un insieme di procedure volte a intercettare tempestivamente i segnali d’allarme definiti dall’art. 3 del Codice, che sono: i ritardi nei pagamenti ai fornitori; il superamento delle soglie di debito verso enti qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) e gli squilibri di cassa con una previsione a 12 mesi. Attenzione però: gli assetti non vanno applicati quando l’azienda è già in difficoltà, ma quando è in bonis.
Ignorare questi segnali non è solo un errore strategico, ma un rischio giuridico per gli gli amministratori che possono essere chiamati dal tribunale a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio personale per l’aggravamento del dissesto o rimossi dalla gestione dell’azienda.
La giurisprudenza applica con più rigore il regime sanzionatorio quando l’impresa che aveva le risorse economiche per introdurre gli “Adeguati Assetti” ha atteso periodi di dissesto.
Legittimo chiedersi chi deve fare cosa, definendo ruoli e responsabilità.
La responsabilità del monitoraggio e della valutazione degli assetti ricade sull’organo amministrativo come gli Organi Delegati (che curano l’assetto e riferiscono ogni sei mesi sull’andamento della gestione); il Consiglio di Amministrazione (che valuta l’adeguatezza complessiva sulla base delle informazioni ricevute); il Collegio Sindacale (che vigila sulla concreta funzionalità del sistema) e nelle società di persone, in mancanza di organi di delega e controllo, l’obbligo ricade sull’organo di amministrazione mentre nelle ditte individuali sull’imprenditore stesso.
Per favorire il risanamento, il legislatore ha introdotto inoltre delle misure premiali che possono spingersi fino a imporre ai creditori una riduzione, anche corposa, delle loro aspettative.
Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica visto che l’accesso a questi benefici è subordinato al principio della meritevolezza.
Secondo l’art. 4-quater, il Giudice può negare l’omologa del piano di risanamento se l’indebitamento deriva da: “Colpa grave o dolo del debitore”, “Malafede” e “Atti in frode ai creditori”. Come confermato dalla recente giurisprudenza (es. Tribunale di Napoli, sent. 11 e 78 del 2025), il favore per l’esdebitazione impone una lettura ampia della legge: la sproporzione del debito non deve rappresentare un ostacolo all’accesso alle procedure poiché questa è l’essenza stessa del sovraindebitamento, a patto che non vi sia stata una condotta fraudolenta.
Insomma, in conclusione possiamo dire che il Codice della Crisi offre oggi strumenti per preservare quel patrimonio fatto di storia, know-how e passione che l’imprenditore ha costruito negli anni di duro lavoro.
La sfida non è più solo una questione di fatturato ma di strategia e prevenzione.
Proteggere l’azienda oggi significa adottare tempestivamente gli assetti necessari per non farsi travolgere domani.