Lavoro & Crescita

Fondo Nuove Competenze: la terza edizione ai raggi X

Fondo Nuove Competenze: la terza edizione ai raggi X

Cos’è cambiato rispetto alle precedenti? Quali aspetti positivi per le imprese?

Proviamo a fare il punto in queste pagine analizzando dotazione finanziaria, scadenze, modalità, opportunità e punti su cui si sarebbe potuto correggere il tiro.

 

A distanza di qualche tempo dall’uscita del decreto che ha rifinanziato la misura, il 5 dicembre scorso è stato pubblicato l’Avviso relativo alla III edizione del Fondo Nuove Competenze, denominato anche “Competenze per le Innovazioni”.


Cosa è cambiato rispetto alle precedenti edizioni?


Molte novità erano già contenute nel decreto, con l’Avviso si è proceduto a dettare le condizioni operative di applicazione della misura e i tempi da seguire nelle diverse fasi. Come noto, il 10 febbraio c’è stata l’apertura della piattaforma che sta consentendo agli operatori interessati di candidarsi fino al prossimo 10 aprile. Si parte da una dotazione finanziaria di 730 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro”.

Rispetto alle precedenti edizioni tale disponibilità è ripartita in tre distinte aree territoriali: regioni più sviluppate, regioni in transizione e regioni meno sviluppate (a quest’ultime è destinata la parte più consistente della dotazione complessiva, più del 50%). Essendo però la disponibilità totale limitata, anche rispetto alla precedente edizione, la parte di finanziamento destinata alle regioni più sviluppate risulta ridotta. Inoltre, il gruppo delle regioni più sviluppate è molto variegato, includendone tanto alcune del nord – come Lombardia e Veneto – quanto del centro, come Toscana e Lazio. Sarebbe stato preferibile valutare meglio alcune diversità territoriali in termini di sviluppo, comunque evidenti nelle varie regioni del gruppo, evitando così di fare un unico gruppone.

L’obiettivo, come auspicato anche dalla Ministra Marina Elvira Calderone nella conferenza di presentazione della misura, è che la disponibilità complessiva finanziaria possa aumentare.

Un’altra novità rispetto alle precedenti edizioni è la possibilità di presentare l’istanza anche in forma aggregata.

Ne sono previste due tipologie: i sistemi formativi, che richiedono la presenza di una grande azienda (Big player) e di almeno altri due operatori; e le filiere formative, che sono caratterizzate dalla presenza di almeno cinque imprese, di cui una capofila, non classificate come grandi imprese.

Che si voglia dare un impulso a tali aggregazioni lo si capisce in primo luogo dal fatto che la disponibilità prevista dalla misura è ripartita, oltre che in base alla regione di appartenenza anche in base al soggetto che presenta l’istanza: il 50% viene destinato ai soggetti singoli, il 25% rispettivamente alle filiere e ai sistemi. Ma, in secondo luogo, il finanziamento previsto per tali soggetti è aumentato, arrivando a riconoscere a tali aggregazioni l’80% del costo orario retributivo dell’ora destinata alla formazione, mentre è rimasto invariato rispetto alla precedente edizione per chi presenta l’istanza in maniera singola (60% della quota oraria retributiva e 100% della quota oraria contributiva).

Vista l’importanza che viene data a tali aggregazioni forse sarebbe stato preferibile evidenziare meglio gli elementi comuni che devono possedere le imprese e devono stare alla base di una eventuale unione tra loro.

Nulla viene detto al riguardo dei sistemi formativi, mentre per le filiere si parla in maniera generica di elementi comuni che preferibilmente devono avere le aziende.

L’elemento però di forte novità è la possibilità di includere nei percorsi formativi anche disoccupati da almeno dodici mesi, che dovranno essere assunti dall’azienda che ha presentato l’istanza per FNC prima dell’avvio della formazione con contratto di apprendistato, o a tempo indeterminato, o ancora con contratto di apprendistato di terzo livello. In questi casi il finanziamento prevede un rimborso pieno, pari al 100%, del costo orario retributivo dell’ora destinata alla formazione.

E sempre per rimanere in tema di politiche attive sul lavoro, è anche previsto che un’impresa, che presenta istanza per FNC, possa includere nel progetto formativo oltre che i propri dipendenti anche dei disoccupati preselezionati dal datore di lavoro. Se almeno il 70% di quest’ultimi viene assunto al termine dell’attività formativa e prima della richiesta di saldo – con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato – il datore di lavoro riceverà un contributo pari a 800 euro per ogni disoccupato assunto. Tale contributo diventa di 300 se riguarda disoccupati nei settori del turismo e dell’agricoltura assunti con contratto stagionale di almeno 120 giorni.

Altri elementi di novità riguardano la durata dei percorsi formativi (minimo 30 e massimo 150 ore per dipendente) e l’arco temporale in cui va svolta la formazione, che passa a 365 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Va registrato anche un ampliamento dell’oggetto dei percorsi formativi ammessi.

Tra i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori, oltre alla digitalizzazione e alla sostenibilità, vengono inclusi anche i processi di innovazione che riguardano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il welfare aziendale ed il benessere organizzativo.

In questa edizione è prevista inoltre la possibilità di variare i destinatari della formazione (anche dopo la presentazione dell’istanza) purché tale variazione rispetti il contributo massimo già richiesto.

Ai fini della presentazione dell’istanza, viene confermato anche l’obbligo di siglare un accordo sindacale di rimodulazione delle ore di lavoro con le rappresentanze sindacali operative in azienda o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a cui deve essere allegato il piano formativo in risposta ai fabbisogni emersi.

Infine, altro elemento comune con la precedente edizione è l’importante ruolo che viene attribuito ai Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI), chiamati a garantire la qualità e la coerenza dei piani formativi, rimanendo comunque la possibilità di accedere al contributo anche per le aziende che un FPI invece non ce l’hanno. A queste viene delegata una partecipazione all’intero processo, sia in fase di valutazione dell’istanza (con la verifica del piano formativo) che nella fase finale della rendicontazione.

Auspichiamo che tale importante ruolo garantisca a tutti gli operatori economici interessati la medesima attenzione e oggettività nel processo di valutazione.

Alcuni elementi andavano meglio chiariti, come la possibilità che in fase di valutazione del progetto formativo – o addirittura in fase di saldo – il FPI chiamato ad esprimere il suoparere entro 60 giorni possa non rispondere e che addirittura tale silenzio possa determinare in automatico il rigetto dell’istanza. Sempre in questa direzione (in considerazione del fatto che il FPI, in base alla propria platea di aderenti e alla disponibilità finanziaria, può scegliere di finanziare alcune linee di intervento previste dal FNC) sarebbe preferibile che ciascun fondo indicasse da subito le linee di intervento che privilegerà.

L’auspicio è che su tali questioni possano esserci maggiori dettagli informativi tramite le FAQ , i vari webinar previsti dal Ministero o i singoli bandi che faranno i FPI.

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