Under 35, super sconti per chi assume
Ambito di applicazione
L’art. 22 del D.L. 60/2024, convertito con modificazioni nella L. 95/2024, ha introdotto due esoneri contributivi finalizzati all’incremento dell’occupazione giovanile stabile.
Il comma 1 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 500 euro mensili, per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il comma 3 riconosce il medesimo esonero, ma elevato a 650 euro mensili, per rapporti instaurati in sedi produttive ubicate nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Entrambe le misure si applicano a lavoratori under 35 (massimo 34 anni e 364 giorni) mai occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. Sono esclusi ex lege dall’applicazione del beneficio i rapporti di apprendistato, lavoro domestico e il comparto dirigenziale. L’esonero ZES richiede istanza preventiva all’INPS, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione UE C (2025) 649 e dalle istruzioni fornite da INPS (circ. n. 90/2025 e mess. n. 1935/2025).
Datori di lavoro ammessi e rapporti incentivati
L’agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli. Sono esclusi i datori di lavoro domestici e le PA. Le agevolazioni previste sono fruibili per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Per l’incentivo ZES, il periodo utile decorre già dal 16 maggio 2025 (la data in cui il modulo INPS è disponibile).
I benefici sono riconosciuti a rapporti con operai, impiegati e quadri under 35 privi di precedenti rapporti a tempo indeterminato, fatta eccezione per apprendistato non proseguito, lavoro intermittente o domestico. In caso di successiva assunzione da parte di altro datore, è fruibile la quota residua. Gli esoneri sono applicabili anche ai rapporti a tempo parziale o instaurati in cooperativa (L. 142/2001).
Verifica dei requisiti e misura dell’esonero
È disponibile sul sito INPS il servizio “Rapporti a tempo indeterminato – verifica”, utilizzabile da datori e intermediari per verificare i requisiti.
L’incentivo ex comma 1 è pari al 100% dei contributi, per 24 mesi al massimo, con tetto mensile di 500 euro (16,12 euro/giorno). Il comma 3 prevede il medesimo esonero, sempre per 24 mesi al massimo, ma nel limite di 650 euro mensili (20,96 euro/giorno). La misura si riduce proporzionalmente in caso di part-time. Il godimento può essere sospeso per maternità.
Condizioni di spettanza
La fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto dell’art. 31, D.lgs. 150/2015.
L’incentivo non spetta:
a) Se si viola un diritto di precedenza;
b) In presenza di sospensioni per crisi/riorganizzazione, salvo eccezioni.
L’esonero è subordinato al rispetto della disciplina in materia di DURC, delle norme su salute/sicurezza e della contrattazione collettiva (art. 1, co. 1175, L. 296/2006). Il comma 4 dell’art. 22 consente il subentro di un secondo datore per il periodo residuo. Il comma 6 del medesimo articolo esclude il beneficio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti la riassunzione. Dal 1° luglio 2025, l’esonero ordinario è subordinato all’incremento netto occupazionale.
Ulteriori requisiti per area ZES
L’esonero ZES (art. 22 comma 3) è escluso per imprese in difficoltà e soggetti destinatari di ordini di recupero aiuti da parte della UE. L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto in termini di ULA.
Cumulabilità
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive; è compatibile con:
a) Deduzione maggiorata del costo del lavoro (D.lgs. 216/2023, art. 4);
b) Esonero 1% per datori certificati per parità di genere (L. 162/2021);
c) Riduzioni IVS a carico del lavoratore.
Procedura di ammissione
La domanda va trasmessa tramite Portale Agevolazioni INPS, con modulo “Incentivi Decreto Coesione – Art. 22 – Giovani”. Per l’esonero generale (comma 1), la domanda è ammessa anche per rapporti già instaurati. Per la ZES (comma 3), invece, la domanda di concessione può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso. In caso di rapporto già attivo, l’INPS comunica l’esito e l’importo. Se il rapporto non è ancora in essere, l’INPS accantona le risorse e invita a formalizzare l’assunzione entro 10 giorni dalla comunicazione.